Parte seconda
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo I
Giudizio abbreviato


Art. 438 - Presupposti del giudizio abbreviato

1. L' imputato [ 60 ] può chiedere, con il consenso del pubblico ministero, che il processo sia definito nell' udienza preliminare [ 416 s. ].

2. La richiesta e il consenso nell' udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3. La volontà dell' imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale [ 122 ] e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall' articolo 583 comma 3<1>.

Art. 439 - Richiesta di giudizio abbreviato

1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all' atto di consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l' udienza [ 418 ].

2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso dell' udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422<1>.

Art. 440 - Provvedimenti del giudice

1. Sulla richiesta il giudice [ 328 ] provvede con ordinanza, con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti.

2. L' ordinanza di accoglimento o di rigetto è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dell' udienza. Nel caso previsto dall' articolo 439 comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dell' ordinanza.

3. In caso di rigetto, la richiesa può essere riproposta fino al termine previsto dall' articolo 439 comma 2<1>.

 

Art. 441 - Svolgimento del giudizio abbreviato

1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l' udienza preliminare, fatta eccezione di quelle degli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile intervenuta dopo la conoscenza dell' ordinanza che dispone il giudizio abbreviato [ 440 c. 2 ] equivale ad accettazione del rito abbreviato [ 652 c. 2 ].

3. Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato, non si applica la disposizione dell' articolo 75 comma 3.

Art. 442 - Decisione

1. Terminata la discussione [ 421 ], il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

2. In caso di condanna [ 533 ], la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell' ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta<1>.

3. La sentenza è notificata all' imputato che non sia comparso [ 134 disp. att. ].

4. Si applica la disposizione dell' articolo 426 comma 2<2>.

Art. 443 - Limiti dell' appello

1. L' imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro:
a) le sentenze di proscioglimento, quando l' appello [ 596 c. 3 ] tende a ottenere una diversa formula;
b) le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive<1>.

2. L' imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita [ 163, 174 c.p. ] ovvero alla sola pena pecuniaria<2>.

3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato [ 521 c. 1 ].

4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall' articolo 599.


Parte seconda
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo II
Applicazione della pena su richiesta delle parti


Art. 444 - Applicazione della pena su richiesta

1. L' imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l' applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva<1> o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell' articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l' applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l' applicazione della pena indicata<2>, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell' articolo 75 comma 3<3>.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l' efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena [ 163 c.p. ]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta [ 563 ]<4>.

Art. 445 - Effetti dell' applicazione della pena su richiesta

1. La sentenza prevista dall' articolo 444 comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento [ 535 ] né l' applicazione di pene accessorie [ 19, 20 c.p. ] e di misure di sicurezza, [ 215 c.p. ] fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall' articolo 240 comma 2, del codice penale. Anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi [ 651 ]. Salve diverse disposizioni di legge [689, n. 5 ], la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

2. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l' imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [ 136, 137 disp. att. ]. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l' applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

Art. 446 - Richiesta di applicazione della pena e consenso

1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall' articolo 444 comma 1 fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado [ 492 c. 1 ].

2. La richiesta e il consenso nell' udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3. La volontà dell' imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale [ 122 ] e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall' articolo 583 comma 3.

4. Il consenso sulla richiesta può essere dato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche se in precedenza era stato negato.

5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell' imputato.

6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni [ 448 c. 1 ;248 c. 1 disp. trans. ].

Art. 447 - Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

1. Nel corso delle indagini preliminari [ 326 s., 563 c. 2 ], il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell' altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l' udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all' altra parte. Almeno tre giorni prima dell' udienza [ 172 c. 5 ] il fascicolo del pubblico ministero [ 373 c 5 ] è depositato nella cancelleria del giudice.

2. Nell' udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.

3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all' altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente [ 148 s. ]. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.

Art. 448 - Provvedimenti del giudice

1. Nell' udienza prevista dall' articolo 447, nell' udienza preliminare 416 s. ] o nel giudizio, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado [ 524 ] o nel giudizio di impugnazione [ 601 s. ], quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta dall' imputato [ 135 disp. att. ].

2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello [ 594 ]; negli altri casi la sentenza è inappellabile.

3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull' azione civile a norma dell' articolo 578.


Parte seconda
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo III
Giudizio direttissimo


Art. 449 - Casi e modi del giudizio direttissimo

1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato [ 380 s. ], il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l' imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall' arresto [ 138 disp. att.; 233 disp. coord. ]. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell' articolo 391, in quanto compatibili.

2. Se l' arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l' imputato e il pubblico ministero vi consentono.

3. Se l' arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.

4. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo quando l' arresto in flagranza è già stato convalidato. In tal caso l' imputato è presentato all' udienza non oltre il quindicesimo giorno dall' arresto.

5. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso dell' interrogatorio [ 294, 302, 364, 374 c. 2, 388, 391 c. 3 ] ha reso confessione. L' imputato libero è citato a comparire [ 450 ] a una udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato [ 335 ]. L' imputato in stato di custodia cautelare [ 284 ss. ] per il fatto per cui si procede è presentato all' udienza entro il medesimo termine.

6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini [ 18, 19 ]. Se la riunione [ 17 ] risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario<1>.

Art. 450 - Instaurazione del giudizio direttissimo

1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all' udienza l' imputato arrestato in flagranza 380 s. ] o in stato di custodia cautelare [ 284-286 ;138 disp. att. ].

2. Se l' imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all' udienza per il giudizio direttissimo<1>. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.

3. La citazione contiene i requisiti previsti dall' articolo 429 comma 1, lettere a), b), c), f), con l' indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell' articolo 429 comma 2.

4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall' articolo 431, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio [ 65 c. 3 disp. att. ].

5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l' avviso della data fissata per il giudizio.

6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.

Art. 451 - Svolgimento del giudizio direttissimo

1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti<1>.

2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.

3. Il pubblico ministero, l' imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione [ 468 ].

4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall' articolo 450 comma 2, contesta l' imputazione [ 493 ] all' imputato presente.

5. Il presidente avvisa l' imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l' applicazione della pena a norma dell' articolo 444.

6. L' imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l' imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso [ 477 c 2 ] fino all' udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

Art. 452 - Trasformazione del rito

1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall' articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Se l' imputato chiede il giudizio abbreviato [ 438 ] e il pubblico ministero vi consente, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l' udienza preliminare [ 416 s. ], in quanto applicabili. Quando il giudice non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione, nelle forme previste dall' articolo 422. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442 e 443<1>.


Parte seconda
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo IV
Giudizio immediato


Art. 453 - Casi e modi di giudizio immediato

1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata [ 65, 294, 364, 374, 388 391 c. 3 ] sui fatti dai quali emerge l' evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l' osservanza delle forme indicate nell' articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile<1>.

2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso [ 12 ] con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini [ 18, 19 ]. Se la riunione [ 17 ] risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.

3. L' imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell' articolo 419 comma 5 [ 458 c. 3 ].

Art. 454 - Presentazione della richiesta del pubblico ministero

1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall' articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato [ 330 s. ], la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato [ 253 c. 2 ] e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove [ 259 ;139 disp. att. ].

Art. 455 - Decisione sulla richiesta di giudizio immediato

1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Art. 456 - Decreto di giudizio immediato

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell' articolo 429 commi 1 e 2.

2. Il decreto contiene anche l' avviso che l' imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l' applicazione della pena a norma dell' articolo 444.

3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all' imputato e alla persona offesa almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio [ 172 c. 5, 174 ]<1>.

4. All' imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.

5. Al difensore dell' imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3 [ 65 c. 3 disp. att. ].

Art. 457 - Trasmissione degli atti

1. Decorsi i termini previsti dall' articolo 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato [ 456 ] è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell' articolo 431, al giudice competente per il giudizio.

2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell' articolo 433 comma 2.

Art. 458 - Richiesta di giudizio abbreviato

1. L' imputato, a pena di decadenza [ 173 ], può chiedere il giudizio abbreviato [ 438 ] depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato [456 c. 3 ]. Il pubblico ministero ha il termine di cinque giorni dalla notificazione della richiesta per esprimere il proprio consenso<1>.

2. Se la richiesta è ammissibile e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso, il giudice fissa con decreto l' udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all' imputato, al difensore e alla persona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441, 442 e 443 [ 139 disp. att. ]<1>.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall' imputato a norma dell' articolo 419 comma 5 [ 453 c. 3 ].


Parte seconda
Libro sesto
Procedimenti speciali
Titolo V
Procedimento per decreto

 
Art. 459 - Casi di procedimento per decreto

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il pubblico ministero<1>, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari [328 ], entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato [ 335 ] e previa trasmissione del fascicolo [ 416 c. 2 ], richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna [ 554 c. 3, 565 ], indicando la misura della pena e l' eventuale pena accessoria [ 19, 20 c.p. ]<2>.

2. Il pubblico ministero può chiedere l' applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell' articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale [ 215 c.p. ]<3>.

Art. 460 - Requisiti del decreto di condanna

1. Il decreto di condanna contiene:
a) le generalità dell' imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
b) l' enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell' eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale [ 459 c. 2 ];<1>
d) il dispositivo;<2>
e) l' avviso che l' imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione [ 461 ] entro quindici giorni dalla notificazione del decreto [ 462 ] e che l' imputato può chiedere mediante l' opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l' applicazione della pena a norma dell' articolo 444 [ 141 c. 3 disp. att. ];
f) l' avvertimento all' imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
g) l' avviso che l' imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell' ausiliario che lo assiste.

2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l' entità della eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale<3>; pone a carico del condannato le spese del procedimento [ 535 ]; ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale [ 163 c.p. ] della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta privata [ 175 c.p. ]. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato e, se del caso, alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell' imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.

5. Il decreto penale di condanna anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo [ 651, 654 ,23reg. esec. ].

Art. 461 - Opposizione

1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l' imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria della pretura del luogo in cui si trova l' opponente [ 140 disp. att. ].

2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l' opponente può nominare un difensore di fiducia.

3. Con l' atto di opposizione l' imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l' applicazione della pena a norma dell' articolo 444.

4. L' opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine [ 462, 648 ] o da persona non legittimata.

5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l' esecuzione [463, 650 ].

6. Contro l' ordinanza di inammissibilità l' opponente può proporre ricorso per cassazione [ 606, 648 ].

Art. 462 - Restituzione nel termine per proporre opposizione

1. L' imputato [ 60 ] e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 89 ] sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell' articolo 175.

Art. 463 - Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati

1. L' esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all' opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile [ 648 ].

2. Se l' opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.

Art. 464 - Giudizio conseguente all' opposizione

1. Se l' opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell' articolo 456 commi 1, 3 e 5; se l' opponente ha chiesto il giudizio abbreviato o l' applicazione della pena a norma dell' articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero [ 153 ] a cura dell' opponente. Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l' imputato non abbia formulato nell' atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato<1>.

2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione [ 162, 162bis c.p. ] contestuale all' opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1.

3. Nel giudizio conseguente all' opposizione il giudice revoca il decreto penale di condanna.

4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi [ 460 c. 2, 597 ].

5. Con la sentenza che proscioglie l' imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione [ 50 s. c.p. ], il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione [ 463, 587 ].